Istanza di accesso agli atti, documenti e informazioni amministrativi ai sensi del d.lgs. 33/2016 (accesso civico generalizzato)

Roma li 31 marzo 2023

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Spettabile
Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
A mezzo pec: gab@postacert.sanita.it

Spettabile
Ministero della Salute
Consiglio Superiore di Sanità
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
A mezzo pec: dgocts@postacert.sanita.it

Spettabile
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
Via della Stamperia, 8
00187 Roma
A mezzo pec: statoregioni@mailbox.governo.it

Spettabile
Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA Via del Tritone, 181
00187 Roma
A mezzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it

Spettabile
Presidenza del Consiglio dei Ministri Piazza Colonna, 370
00187 Roma
A mezzo pec: usg@mailbox.governo.it

Spettabile
Istituto Superiore di Sanità – ISS
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma
A mezzo pec: protocollo.centrale@pec.iss.it

Oggetto: Istanza di accesso agli atti, documenti e informazioni amministrativi ai sensi del d.lgs. 33/2016 (accesso civico generalizzato)

Egregi Signori,

l’Associazione “Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo” è un’associazione forense attiva nel settore della tutela dei diritti fondamentali inviolabili ai sensi dell’art. 2 cost.; tra le attività principali svolte dalla Confederazione, sin dalla sua costituzione, vi è la tutela del diritto all’autodeterminazione sanitaria (principio di libertà di cura) che appare fortemente sotto attacco da parte di vari provvedimenti legislativi e amministrativi adottati nel recente passato.

Ci riferiamo, in particolare, al “Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale – PNPV 2023-2025 del 20 marzo 2023”. Nel documento si traccia l’intenzione degli organi amministrativi di incrementare la diffusione dei vaccini, di promuovere iniziative finalizzate ad indurre quante più persone possibili a sottoporsi all’inoculazione con i vaccini ed a schedare i soggetti renitenti al progetto di procedere al maggior numero di vaccinazioni possibili.

Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter del decreto-legge 73/2017, convertito con legge 119/2017 “Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1- bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.”

L’importanza del monitoraggio continuo dell’efficacia e della sicurezza dei vaccini imposti è stata altresì sottolineata dalla sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 della Corte costituzionale dove si legge:

“Nel presente contesto, dunque, il legislatore ha ritenuto di dover rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale, configurando un intervento non irragionevole allo stato attuale delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche. Nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata. In questa prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario, il legislatore - ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter del D.L. n. 73 del 2017, come convertito - ha opportunamente introdotto in sede di conversione un sistema di monitoraggio periodico che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà di alcuni vaccini (e segnatamente di quelli elencati all’art. 1, comma 1-bis: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella). Questo elemento di flessibilizzazione della normativa, da attivarsi alla luce dei dati emersi nelle sedi scientifiche appropriate, denota che la scelta legislativa a favore dello strumento dell’obbligo è fortemente ancorata al contesto ed è suscettibile di diversa valutazione al mutare di esso.”

Poiché i molteplici obblighi vaccinali costituiscono diretta violazione dell’art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea la Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo ha interesse a monitorare, nell’ambito della propria attività, l’adempimento degli obblighi previsti dal citato art. 1, comma 1 ter del decreto-legge 73/2017, anche al fine di avviare attività di tutela giurisdizionale, per il tramite dei propri iscritti in caso di sua violazione. È opportuno ricordare che gli obblighi di monitoraggio dei vaccini obbligatori costituirono uno degli argomenti fondamentali messi in evidenza dalla sentenza n. 5/2018 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra si chiede l’accesso e l’estrazione di copia ai seguenti documenti, ove esistenti, nonché all’informazione concernente la loro inesistenza:

  1. Documenti di verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017;

  2. Decreti adottati dal Ministro della salute in conseguenza dei dati di verifica di cui al punto 1);

  3. Pareri redatti, in forza dei documenti e delle verifiche di cui al punto 1) dal Consiglio superiore di sanità, dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Istituto superiore di sanità e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

  4. Ogni altro documento e/o informazione pertinente all’attività di verifica e rilevazione effettuata in forza degli obblighi di legge derivanti dall’art. 1, comma 1 ter del decreto- legge 73/2017.

Si resta in attesa di quanto sopra nei termini di legge e con le comminatorie per il mancato adempimento e con riserva di agire nelle competenti sedi giurisdizionali in caso di mancata ottemperanza.

Distinti saluti

Confederazione Legale per i Diritti dell'Uomo

La Presidente
Avv. Renate Holzeisen

Il Vice-Presidente
Avv. Alessandro Fusillo


Qui sotto puoi trovare il documento completo:

Indietro
Indietro

Confederazione si schiera contro ogni manipolazione

Avanti
Avanti

Sulle motivazioni delle pronunce della Corte Costituzionale